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Permesso di soggiorno in Italia per motivi di lavoro

“lavoro subordinato;

“lavorostagionale” – lavoro stagionale;

“lavoro stagionale pluriennale;

“lavoro autonomo”.

I lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’UE possono lavorare in Italia e ottenere a tal fine un permesso di soggiorno permanente. I permessi di soggiorno per lavoro sono:

  • permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
  • permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
  • permesso di soggiorno per lavoro stagionale di lunga durata;
  • permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Il numero di lavoratori stranieri che possono entrare in Italia per motivi di lavoro non è illimitato.

Il numero di lavoratori stranieri che entrano in Italia è regolamentato e rigorosamente sancito dalle cosiddette “ordinanze sui flussi” o “dicreto flussi” in italiano.

Pertanto, la prima cosa da ricordare è che tutti i documenti, a partire dalla predisposizione del visto “D” per l’ingresso in Italia di cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea per motivi di permesso di soggiorno per qualsiasi tipo di lavoro, vengono rilasciati rigorosamente nell’ambito delle quote assegnate a tale scopo, stabilite annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano. Se tali quote sono scadute, è necessario attendere l’anno successivo e l’emanazione di un nuovo decreto.

“Dicreto flussi” o “Ordinanza dei flussi”.

Il presente decreto è redatto sulla base dei dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sullo stato dell’occupazione e sul numero di lavoratori stranieri già iscritti nelle liste di collocamento, nonché sulla base dei dati relativi al numero di posti di lavoro effettivi forniti dal registro informativo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nel fissare le quote, il “Regolamento flussi” può prevedere restrizioni numeriche all’ingresso in Italia di lavoratori provenienti da Paesi che non forniscono un’adeguata cooperazione nella lotta all’immigrazione clandestina.

Nella fissazione delle quote, può essere definito anche un certo numero di “quote di ingresso agevolate” per i cittadini dei Paesi con i quali l’Italia ha stipulato accordi bilaterali sulla regolamentazione delle quote di ingresso, per i lavoratori di origine italiana (fino al terzo grado di consanguineità) che risiedono in Paesi extra-UE.

Quando si stabilisce il numero di quote di ingresso, vengono presi in considerazione molti fattori, che non menzioneremo in dettaglio in questo articolo. Il nostro obiettivo oggi è quello di darvi una comprensione di base di cosa sia il “dicreto flussi” e di fornirvi le informazioni generali necessarie per realizzare le vostre intenzioni di ottenere un permesso di soggiorno in Italia per una delle tipologie di lavoro.

Un permesso di soggiorno (lavoro subordinato) per lavoro subordinato.

Autorità di rilascio: il permesso di soggiorno per lavoro subordinato viene rilasciato dalla Questura su richiesta di un lavoratore straniero proveniente da un Paese extracomunitario.

Cosa occorre: avere una “quota” libera; entrare in Italia con l’apposito visto; avere un permesso di lavoro rilasciato dal datore di lavoro; firmare un apposito contratto di soggiorno “soptgatto di soggiorno“presso l’ufficio immigrazione unificato della Questura.

Il periodo di validità di tale permesso di soggiorno:

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere valido per la durata del contratto, ma non superiore a un anno (per un contratto a tempo determinato) e non superiore a 2 anni (nel caso di un contratto senza termine). Questo tipo di permesso di soggiorno può sempre essere prorogato alla scadenza e consente al lavoratore straniero di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa in un’altra azienda o di intraprendere un’attività di lavoro autonomo (ditta individuale, apertura di una società).

Cosa è richiesto al datore di lavoro: per ottenere il permesso di assumere lavoratori stranieri, il datore di lavoro deve presentare una domanda al Dipartimento per l’Immigrazione entro i termini e le condizioni stabiliti dal governo in conformità con le Ordinanze sul lavoro.

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale in Italia “lavoro stagionale”.

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale consente di lavorare in aziende specializzate in attività stagionali. Si tratta principalmente di aziende la cui attività lavorativa è legata all’agricoltura o al turismo.

Autorità di emissione:

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale viene rilasciato presso l’Ufficio Immigrazione dalla Direzione Generale della Polizia in Italia su richiesta del lavoratore straniero.

Richiesto il possesso di:

Lo straniero deve avere una “quota” libera, entrare in Italia con un visto “D” ottenuto nel suo Paese d’origine. Lo straniero deve essere in possesso di un permesso di lavoro del datore di lavoro e di un contratto di soggiorno firmato presso l’Ufficio Immigrazione.

Periodo di validità del permesso di soggiorno:

Questo tipo di permesso di soggiorno ha una durata non inferiore a venti giorni e non superiore a nove mesi, senza possibilità di proroga (in caso di durata massima).

Se, durante la seconda stagione di lavoro in Italia, il lavoratore straniero stagionale riceve un’offerta di lavoro, può richiedere all’Ufficio Immigrazione l’autorizzazione a modificare il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In questo caso, il lavoratore straniero deve avere anche una “quota” libera nell’ambito delle quote disponibili stabilite dal “Regolamento”.

Requisiti per il datore di lavoro: per ottenere il permesso di assumere lavoratori stranieri, il datore di lavoro deve presentare una domanda al Dipartimento per l’Immigrazione entro i termini e le condizioni stabiliti dal governo in conformità con le Ordinanze sul lavoro.

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale.

I lavoratori stranieri che vengono in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi possono ottenere un permesso di soggiorno fino a tre anni. Tale permesso di soggiorno è detto “per lavoro stagionale di lunga durata”.

Autorità di emissione:

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale di lunga durata viene rilasciato presso l’Ufficio Immigrazione della Direzione Generale della Polizia di Stato in Italia su richiesta del lavoratore straniero.

È necessario avere: una “quota” libera, per entrare in Italia con un visto “D” ottenuto nel proprio Paese d’origine. Avere un permesso di lavoro da parte del datore di lavoro e un contratto di soggiorno firmato presso l’Ufficio Immigrazione.

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale di lunga durata può essere rilasciato per un massimo di tre anni.

La durata e il periodo di lavoro stagionale in questo tipo di permesso di soggiorno sono gli stessi per tutti gli anni.

Per i successivi ingressi (dopo il primo) in Italia, un lavoratore straniero ammesso in via regolare può uscire sulla base di una semplice conferma da parte del datore di lavoro, indipendentemente dal numero di posti pubblicati dal “regolamento” per i lavoratori stagionali.

Che cos’è il “Contratto di soggiorno”.

È un contratto, stabilito dalla legge italiana, che viene stipulato tra un datore di lavoro italiano o straniero legalmente residente in Italia e che concede un contratto di lavoro nella sua impresa e un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea o un apolide che contiene:

  • la garanzia da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore straniero un alloggio conforme agli standard e ai parametri stabiliti dalla legge per gli alloggi;
  • l’obbligo del datore di lavoro di pagare le spese di rientro del lavoratore straniero nel suo Paese d’origine;
  • il contratto sia firmato entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore straniero nel territorio italiano, presso l’ufficio immigrazione della provincia in cui risiede o ha sede il datore di lavoro, oppure presso il luogo di lavoro;
  • una copia del contratto firmato viene trasmessa per via elettronica allo sportello unico dell’Ufficio del lavoro, all’autorità consolare competente e al datore di lavoro stesso;
  • questo contratto non sarà più necessario prolungare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o stagionale, che è stipulato nel contratto di soggiorno, non può superare:

  • per uno o più contratti di lavoro stagionale – per una durata complessiva di 9 mesi;
  • in relazione a un contratto di lavoro a tempo determinato – durata di un anno;
  • per un contratto di lavoro a tempo indeterminato di due anni.

La perdita del lavoro durante il periodo di validità del permesso di soggiorno non è motivo di annullamento del permesso di soggiorno del lavoratore straniero e dei suoi familiari regolarmente soggiornanti in Italia.

Un lavoratore straniero in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro, anche se perde il lavoro e viene licenziato, può essere registrato come disoccupato per il resto della validità del suo permesso di soggiorno.

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

L’ingresso in Italia di lavoratori stranieri non appartenenti all’Unione Europea, che intendono svolgere attività autonome irregolari nel territorio dello Stato, può essere autorizzato a condizione che l’esercizio di tali attività non sia vietato dalla legge italiana in Italia, o in qualsiasi altro Stato membro dell’Unione Europea.

In ogni caso, lo straniero che intenda esercitare in Italia attività produttive, professionali, artigianali o commerciali, o registrare società o aprire sedi societarie, deve anche dimostrare di avere un’esperienza di lavoro:

  • di avere risorse sufficienti per svolgere le attività che intende svolgere in Italia;
  • disporre di tutti i documenti richiesti dalla legge italiana per svolgere la propria attività, compresa, se necessario, l’iscrizione nei registri commerciali;
  • al più tardi dopo 3 mesi, avere un certificato dell’autorità competente che attesti l’assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso o della licenza necessari per l’esercizio dell’attività che lo straniero intende svolgere in Italia;
  • i lavoratori stranieri, cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, devono dimostrare di disporre di un alloggio e di un reddito annuo da fonti legali superiore al livello minimo previsto dalla legge e di essere in grado di sostenere le spese sanitarie.

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo viene rilasciato presso l’Ufficio immigrazione della Questura.

Va sempre ricordato che per ottenere questo tipo di permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cittadino di un Paese che non fa parte dell’Unione Europea , deve necessariamente ottenere la quota gratuita prevista dal “dicreto flussi” stabilito annualmente da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano.

Per ulteriori informazioni, chiamate i numeri di telefono del nostro ufficio o inviateci un’e-mail.

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