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Permesso di soggiorno in Italia: tipologie, procedura, costi

Il permesso di soggiorno (Permesso di Soggiorno) è un titolo che autorizza il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato italiano e ne documenta la regolarità: è un documento obbligatorio per le richieste di soggiorno a medio o lungo termine in Italia. I cittadini extraeuropei e gli apolidi, cioè le persone prive di cittadinanza, devono richiedere un permesso di soggiorno per un soggiorno a medio o lungo termine in Italia. Questa condizione non si applica ai cittadini dei Paesi europei. Il permesso di soggiorno (Permesso di Soggiorno) consente di svolgere l’attività direttamente indicata nel permesso (Permesso di Soggiorno) stesso, consente l’accesso ai diritti e ai servizi necessari per gli stranieri, nonché l’iscrizione nelle liste anagrafiche e il conseguente ottenimento della carta d’identità (la carta d’identità) e del codice fiscale (Codice Fiscale) con cui è possibile richiedere l’assicurazione sanitaria, aprire un conto corrente bancario, ecc.

Quando e in quali circostanze si richiede il permesso di soggiorno?

Lo straniero che intende soggiornare nel territorio dello Stato italiano, anche per un breve periodo e anche se lo scopo del soggiorno è turistico, deve richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia. La modifica della legge n. 161 del 2014, in adempimento delle direttive comunitarie, ha stabilito che lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno (o di altra autorizzazione al soggiorno) rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea e valido per il soggiorno in Italia, deve dichiarare la propria presenza al Servizio Immigrazione presso il Se tutti i dati sono in regola e legali, lo straniero riceverà una ricevuta di accettazione della dichiarazione di soggiorno. Gli stranieri che non rispettano questa legge possono essere multati da 103 a 309 euro e non possono rimanere in Italia per più di 90 giorni. In caso contrario, verrà emesso un provvedimento di espulsione nei suoi confronti. I tipi di permesso di soggiorno più comuni sono:

  • alimenti;
  • adozione;
  • motivi religiosi;
  • residenza elettiva;
  • studio (per un periodo superiore a tre mesi);
  • missione;
  • asilo politico (rinnovo del documento);
  • formazione professionale;
  • attesa della restituzione della cittadinanza;
  • lavoro autonomo;
  • occupazione;
  • lavoro sub-stagionale;
  • ricongiungimento familiare.

Come si richiede il permesso di soggiorno?

Gli stranieri che desiderano soggiornare in Italia per più di 3 mesi devono richiedere un permesso di soggiorno (Permesso di Soggiorno). Per ottenere il permesso di soggiorno è necessario presentare i seguenti documenti:

  • un modulo di richiesta compilato;
  • un passaporto (o altro documento di viaggio equivalente) valido con il relativo visto d’ingresso, se richiesto;
  • una fotocopia di questo documento;
  • 4 fototessere identiche e recenti;
  • una marca da bollo da 16,00 euro;
  • il pacchetto di documenti necessari per il permesso di soggiorno richiesto;
  • il pagamento di una tassa tra gli 80 e i 200 euro (a seconda del tipo e della durata del permesso di soggiorno).

La Polizia Migratoria può organizzare ulteriori indagini e, in alcuni casi, richiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie per chiarire la situazione.

Dove richiedere il permesso di soggiorno: Servizio Immigrazione della Questura (Questura).

La domanda per il rilascio (o la proroga) del permesso di soggiorno deve essere presentata di norma al Servizio Immigrazione della Questura. La sede competente è determinata in base al luogo di residenza dello straniero. Al momento della richiesta di rilascio o proroga del permesso di soggiorno, lo straniero è obbligato per legge a sottoporsi alla dattiloscopia (procedura di rilevamento delle impronte digitali). Dopo l’esame fotodattiloscopico, il Dipartimento di Polizia consegna allo straniero una copia della richiesta con il timbro dell’ufficio, che riporta la data della richiesta e indica il giorno in cui è possibile ottenere il permesso di soggiorno. Fino al rilascio del permesso di soggiorno, questa copia della richiesta è il documento che comprova la regolarità del soggiorno in Italia dello straniero, che è tenuto a conservarla e a presentarla in Questura al momento dell’ottenimento del permesso di soggiorno.

Procedura per la richiesta del permesso di soggiorno: posta

La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri extracomunitari che rientrano nelle seguenti tipologie di permesso di soggiorno deve essere presentata tramite gli uffici postali utilizzando un’apposita busta con banda gialla. Questo tipo di busta è disponibile in quasi tutti gli uffici postali e nei Comuni. Le richieste, per le seguenti tipologie di permesso di soggiorno, possono essere presentate presso gli uffici postali:

  • Mantenimento;
  • adozione;
  • motivi religiosi;
  • residenza elettiva;
  • studio (per un periodo superiore a tre mesi);
  • missione;
  • asilo politico (rinnovo del documento);
  • formazione professionale;
  • attesa della restituzione della cittadinanza;
  • attesa di occupazione;
  • PERMESSO DI SOGGIORNO UE;
  • lavoro autonomo;
  • occupazione;
  • lavoro sub-stagionale;
  • ricongiungimento familiare;
  • famiglia minore con figli di 14-18 anni;
  • permanenza al lavoro in casi particolari (art. 27 del D.Lgs. 286/98);
  • status di apolide (estensione);
  • conversione del permesso di soggiorno da una tipologia all’altra: lavoro subordinato, lavoro autonomo, ricongiungimento familiare, studio, luogo di residenza prescelto;
  • duplicato del permesso di soggiorno;
  • rinnovo del permesso di soggiorno – permesso di soggiorno UE (iscrizione dei figli).

Lo straniero deve prendere la busta gialla gratuita e compilarla, seguendo attentamente le istruzioni allegate. Oltre al modulo di domanda compilato, è necessario presentare la seguente documentazione:

1) passaporto o documento equipollente (in corso di validità), per l’identificazione da parte degli operatori postali; 2) ricevuta dell’ufficio postale del versamento di 27,50 euro per la stampa del modulo elettronico del permesso di soggiorno; 3) una fotocopia in formato A4 dello stesso documento di identità (si ricorda che sono necessarie solo le pagine contenenti i dati anagrafici del titolare e i timbri di ingresso e uscita dal visto); 4) una fotocopia in formato A4 di tutta l’ulteriore documentazione richiesta nelle istruzioni per il proprio tipo di richiesta.

Il tutto deve essere consegnato in busta aperta all’ufficio postale. Una volta verificata la documentazione necessaria, verrà stampata una lettera con la data e l’ora di arrivo in Questura.

Quanto costa

I costi legati al rilascio del permesso di soggiorno sono i seguenti: – imposta di bollo 16,00 euro; – 30 euro all’operatore postale al momento dell’invio della raccomandata; – 30,46 euro per il costo del permesso di soggiorno elettronico se il permesso di soggiorno è richiesto per più di 90 giorni.
A questi costi si aggiunge il pagamento di un contributo, il cui importo è fissato da un minimo di 80 euro a un massimo di 200 euro (con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno), e precisamente: – 80 euro per il permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi e inferiore o uguale a un anno; – 100 euro per il permesso di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o uguale a due anni; – 200 euro per il permesso di soggiorno UE, per i soggiornanti di lungo periodo o nel caso di dirigenti d’azienda o di lavoratori altamente qualificati.Tale contributo non deve essere pagato nei seguenti casi:

  • stranieri regolarmente presenti sul territorio di età inferiore ai 18 anni;
  • figli minori in viaggio per ricongiungimento familiare;
  • stranieri che entrano in Italia per cure mediche e loro tutori;
  • richiesta di asilo, protezione sussidiaria, considerazioni umanitarie;
  • stranieri che chiedono il rinnovo o la conversione di un permesso di soggiorno in corso di validità.

Durata di validità del permesso di soggiorno

La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è uguale a quella del visto d’ingresso. La durata, tuttavia, non può essere

  • più di tre mesi per visite, affari e turismo;
  • superiore a un anno, a seconda del corso di studi o di formazione debitamente certificato; tuttavia, l’autorizzazione deve essere rinnovata annualmente in caso di corsi pluriennali;
  • superiore alle esigenze specificamente documentate, negli altri casi autorizzati dalla legge.

Nei prossimi articoli tratteremo più dettagliatamente ogni tipo di permesso di soggiorno. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

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