Rinnovo e conversione del permesso di soggiorno in Italia | Help WestHouse
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Rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno in Italia

Per vivere e lavorare in Italia è necessario richiedere un permesso di soggiorno. In questo articolo parleremo della proroga e della conversione del permesso di soggiorno in Italia.

Rinnovo del permesso di soggiorno o diniego del suo rilascio

Gli stranieri che si trovano già in Italia e il cui permesso di soggiorno sta per scadere, devono presentare domanda di rinnovo al Questore della provincia in cui risiedono almeno 60 giorni prima della data di scadenza del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato

  • se risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo superiore a sei mesi,
  • se il permesso di soggiorno è stato rilasciato per un periodo di almeno due anni e lo straniero è stato assente per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno (a meno che l’interruzione sia stata causata dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi).

In caso di mancato ottenimento o rinnovo del permesso di soggiorno (per mancanza di documenti, mancata richiesta, richiesta illegittima, richiesta fuori termine, ecc.), la legge prevede la procedura di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato italiano. Lo straniero a cuiè stata comminata laprocedura di espulsione può fare ricorso, ma il ricorso non determina la sospensione dellaprocedura di espulsione, a meno che lo straniero non sia autorizzato dal tribunale a rimanere nel territorio dello Stato su richiesta.La procedura di espulsione è applicabile anche se non è stato richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno.

Conversione del permesso di soggiorno

Nei casi e secondo le procedure stabilite dalla legge, è possibile convertire il permesso di soggiorno, cioè cambiare i motivi per cui lo si è ottenuto. Ad esempio, un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. Un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di “lavoro subordinato” o “lavoro autonomo” o per “motivi familiari” può essere utilizzato anche per altre attività consentite allo straniero, senza necessità di convertire o correggere il documento, per il periodo della sua validità. In particolare:

  • Un permesso di soggiorno rilasciato per “lavoro subordinato” consente di svolgere “lavoro autonomo”, nonché di lavorare come socio di una cooperativa e di frequentare corsi di formazione;
  • Un permesso di soggiorno rilasciato per “lavoro autonomo” consente di svolgere “lavoro subordinato” per il periodo di validità, se iscritto alle liste di collocamento, e di frequentare corsi di “formazione”;
  • Il permesso di soggiorno per “ricongiungimento familiare” consente di svolgere “lavoro subordinato” e “lavoro autonomo”.

Il permesso di soggiorno per “motivi di studio” consente allo studente di svolgere qualsiasi attività lavorativa per 20 ore settimanali (anche cumulabili per 52 settimane con un limite massimo di 1.040 ore annue). Per una maggiore produttività del lavoro è necessario convertire il “permesso di soggiorno per studio” in un “permesso di soggiorno per lavoro” (autonomo o subordinato).In caso di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per “lavoro autonomo”, lo straniero deve dimostrare di avere

  • risorse sufficienti per svolgere l’attività che intende svolgere in Italia;
  • il possesso dei requisiti stabiliti dalla legislazione italiana per lo svolgimento dell’attività prescelta, compresi, se necessario, i requisiti per l’iscrizione ai registri;
  • disporre di un alloggio idoneo (proprio o in affitto) e di un reddito annuo da fonti lecite superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie (8.500 euro).

È opportuno precisare che se lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio non ha conseguito un titolo di studio in Italia (es. diploma, master, ecc.), la richiesta di conversione del permesso di soggiorno deve rientrare nelle quote previste dal Ministero dell’Interno.In caso di conversione da permesso di soggiorno “per studio” a permesso di soggiorno per “lavoro subordinato”, lo straniero deve:

  • conseguire un titolo di studio universitario in Italia;
  • essere in possesso di un permesso di soggiorno per studio in corso di validità.

È inoltre necessario presentare la seguente documentazione:

  • Permesso di soggiorno per studio o ricevuta del suo rinnovo;
  • diploma o laurea conseguiti in Italia;
  • una dichiarazione del datore di lavoro che confermi la disponibilità all’assunzione, indicando le condizioni del contratto, il livello, la mansione, la durata del rapporto di lavoro e l’orario settimanale applicato;
  • fotocopia del documento d’identità valido del datore di lavoro;
  • l’ultima dichiarazione dei redditi dell’azienda firmata in originale, accompagnata dalla ricevuta del versamento all’ufficio delle imposte;
  • l’ultimo saldo depositato nella CCIA dell’azienda, accompagnato dalla ricevuta del deposito al Registro delle Imprese;
  • l’iscrizione della camera della società non prima di 6 mesi;
  • comunicazione ai fini IVA inviata all’Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio dell’anno in corso;
  • numero di telefono e indirizzo e-mail del datore di lavoro;
  • certificato di idoneità dell’abitazione o certificato di idoneità sanitaria dell’abitazione;
  • autocertificazione di idoneità abitativa resa dal proprietario di casa;
  • una copia del contratto di locazione/prestito/proprietà relativo all’abitazione indicata nella domanda.

Tuttavia, per quanto riguarda la conversione, una recente direttiva del Ministero dell’Interno ha confermato che non è possibile convertire un permesso di soggiorno rilasciato per “motivi religiosi” in un permesso di soggiorno per motivi di “lavoro subordinato” o “lavoro autonomo”. In generale, non è così complicato, ma tuttavia spesso si commettono errori nella presentazione dei documenti e nella loro compilazione, con il rischio di dover restituire il plico per la riformulazione.

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